Art. 1
In vigore dal 16 giu 1989
Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:1732:oj#art-1