Art. 3

In vigore dal 15 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4. (4) GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 31. (5) GU n. L 186 del 16. 7. 1988, pag. 23. ALLEGATO Coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato Belgio 6,2 Danimarca 9,2 Germania 22,8 Grecia 1,3 Spagna 16,5 Francia 11,8 Irlanda 1,0 Italia 9,5 Lussemburgo 0,1 Paesi Bassi 13,9 Regno Unito 7,7.
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