Art. 1

In vigore dal 14 giu 1989
1. L'aiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 4 quater, primo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è concesso su domanda dell'impresa che ha raffinato lo zucchero greggio importato di cui si tratta, che deve essere presentata alle autorità competenti portoghesi. 2. La domanda per la concessione dell'aiuto dev'essere accompagnata dalla prova che lo zucchero raffinato è stato ottenuto da zucchero greggio importato nella Comunità sotto il regime previsto dall'articolo 303 dell'atto di adesione. Tale prova è fornita mediante presentazione della copia autenticata della dichiarazione del raffinatore di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 600/86 della Commissione (7). 3. Per la concessione dell'aiuto: a) si intende per raffinazione la trasformazione nell'impresa del richiedente, quale definita nell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, dello zucchero greggio ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1785/81, in zucchero bianco ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a) di detto regolamento; b) lo zucchero greggio in questione è posto sotto controllo doganale oppure sotto un altro controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti. 4. Per la determinazione dell'aiuto, la resa dello zucchero greggio in questione è calcolata diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero. 5. Le analisi sono effettuate al momento della ricezione da parte di un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti del Portogallo. Tuttavia, se lo zucchero ha già formato oggetto di analisi per l'accertamento della resa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le analisi sono considerate rispondenti ai requisiti di cui al primo comma.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1989/1680 | Portale Normativo