Art. 2
In vigore dal 13 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile alle domande presentate a decorrere dal 15 giugno 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 3.
(3) GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 20.
(4) GU n. L 257 del 17. 9. 1988, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:1662:oj#art-2