Art. 2
In vigore dal 12 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile ai titoli richiesti a partire dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.
(4) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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