Art. 1

In vigore dal 12 giu 1989
Gli importi forfettari di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono stabiliti sulla base della media ponderata dei costi effettivi rilevati in almeno quattro Stati membri durante un periodo di riferimento per le operazioni materiali riportate in allegato. Il periodo di riferimento è costituito dall'anno che precede la data della fissazione degli importi.
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