Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2213/76 è modificato come segue:
In vigore dal 9 giu 1989
1) All', la data del 1o agosto 1986 è sostituita da quella del 1o gennaio 1989.
2) All', paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
« a) ex magazzino ad un prezzo uguale al prezzo di acquisto applicato dall'organismo di intervento al momento della conclusione del contratto di vendita, maggiorato di 25 ECU per 100 chilogrammi ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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