Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2213/76 è modificato come segue:

In vigore dal 9 giu 1989
1) All', la data del 1o agosto 1986 è sostituita da quella del 1o gennaio 1989. 2) All', paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente: « a) ex magazzino ad un prezzo uguale al prezzo di acquisto applicato dall'organismo di intervento al momento della conclusione del contratto di vendita, maggiorato di 25 ECU per 100 chilogrammi ».
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