Art. 2
In vigore dal 5 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 29 del 31. 1. 1989, pag. 27.
(5) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 7.
(6) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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