Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è modificato come segue:

In vigore dal 24 mag 1989
1) All', paragrafo 1, i termini « , paragrafo 2 » sono sostituiti dai termini « , paragrafo 2 o, se del caso, paragrafo 3 ». 2) All', il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo: « 1. A decorrere dal 1o aprile 1989, l'importo del prelievo per 100 chilogrammi di latte di vacca è: a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all', paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,4176 ECU; b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,2784 ECU. 2. Per l'applicazione dell', paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 1079/77, il tasso ridotto di cui al paragrafo 1, lettera b) è riscosso sui quantitativi di latte consegnati dai produttori che, il primo giorno del sesto periodo di applicazione del prelievo supplementare o in caso di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico durante il periodo, in virtù dell'articolo 3, punto 2 e dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, alla data di tale assegnazione dispongono di un quantitativo di riferimento individuale, inferiore o uguale a 60 000 chilogrammi. » 3) All'articolo 3: a) al paragrafo 1, fase preliminare, i termini « , paragrafo 2 » sono sostituiti dai termini « , paragrafo 2 o, se del caso, paragrafo 3 »; b) al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso; c) il paragrafo 4 è soppresso. 4) All'articolo 5: a) al paragrafo 1, i termini « , paragrafo 2 » sono sostituiti dai termini « , paragrafo 2 o, se del caso, paragrafo 3 »; b) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: « 2. A decorrere dal 1o aprile 1989, l'importo del prelievo per 100 chilogrammi di latte scremato o di latticello per il quale è concesso l'aiuto di cui al paragrafo 1 è: a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all', paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,4594 ECU; b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,3062 ECU. » 5) All'articolo 7 è aggiunto il testo del comma seguente: « Tuttavia, in deroga alle disposizioni del primo comma, a partire dal 1o aprile 1989, gli importi da riscuotere sono quelli che figurano all', paragrafo 1 ed all'articolo 5, paragrafo 2. »
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