Art. 1

In vigore dal 28 apr 1989
Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri per il 1989 (5). La pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro (5) è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1989/1196 | Portale Normativo