Art. 2

In vigore dal 26 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 2 ottobre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36. (3) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27. (4) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
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