Art. 2
In vigore dal 26 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 2 ottobre 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.
(3) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.
(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
Storico versioni
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