Art. 2

In vigore dal 18 apr 1989
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dall'Indonesia verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3814/88 non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. Le importazioni dei prodotti di cui all' spediti dall'Indonesia verso la Comunità durante il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3814/88 come dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplata all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/88. 3. Tutti i prodotti di cui all' spediti dell'Indonesia verso la Comunità, a decorrere dal 23 novembre 1988 ed immessi in libera pratica, vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato. Tuttavia questi limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3814/88 come durante il periodo entro il 23 febbraio 1989 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1989/1015 | Portale Normativo