Art. 1
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 17 apr 1989
« 4. Fino al 1o luglio 1989, i titoli di esportazione per i prodotti di cui ai codici NC 1101 00 00 e 1103 11 10, che comportano la fissazione anticipata della restituzione, sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.
Se le domande di titolo di esportazione di cui al presente paragrafo superano i quantitativi che possono essere esportati nel corso della campagna 1988/1989, col beneficio di una restituzione, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi stessi. La domanda di rilascio del titolo può essere ritirata entro due giorni dalla data di pubblicazione della percentuale di riduzione. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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