Art. 2
In vigore dal 17 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1989.
Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:989:oj#art-2