Art. 3
In vigore dal 17 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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