Art. 2

In vigore dal 16 mar 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (4) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 12. (6) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 5. (7) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 12.
Storico versioni

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