Art. 2

In vigore dal 16 gen 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 87.
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