Art. 2
In vigore dal 16 gen 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 87.
Storico versioni
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