Art. 2

In vigore dal 13 gen 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9. (2) GU n. L 340 del 10. 12. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 2. (4) GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 24. (5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 56.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1989/76 | Portale Normativo