Art. 2
In vigore dal 13 gen 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.
(2) GU n. L 340 del 10. 12. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 2.
(4) GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 24.
(5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 56.
Storico versioni
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