Art. 2
In vigore dal 5 gen 1989
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2005/88 vengono riscossi a concorrenza del dazio definitivamente istituito. Gli importi depositati e non coperti dalle aliquote del dazio definitivamente istituito vengono liberati.
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