Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue:

In vigore dal 14 dic 1988
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: « 1. L'esportazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è considerata come effettuata qualora: a) lo zucchero C o l'isoglucosio C sia esportato dallo Stato membro nel cui territorio è stato prodotto; b) la dichiarazione di esportazione in causa sia accettata dallo Stato membro di cui alla lettera a), anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero C o l'isoglucosio C è stato prodotto; c) lo zucchero C o l'isoglucosio C ovvero un quantitativo corrispondente ai sensi dell', paragrafo 3 abbia lasciato il territorio doganale della Comunità al più tardi entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1o gennaio di cui alla lettera b); d) il prodotto sia stato esportato dallo Stato membro di cui alla lettera a) senza restituzione né prelievo sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio, non denaturati o sotto forma di sciroppi ottenuti a monte dello zucchero allo stato solido di cui ai codici NC 1702 60 90 e 1702 90 90 o sotto forma di isoglucosio come tale. Salvo caso di forza maggiore, se l'insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di zucchero C o d'isoglucosio C in causa è considerato come smerciato sul mercato interno. In caso di forza maggiore l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero C o l'isoglucosio C è stato prodotto adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze addotte dall'interessato. 2. I quantitativi di zucchero esportati sotto forma di sciroppi del tipo indicato al paragrafo 1, primo comma, lettera d) devono essere determinati sulla base del loro tenore di zucchero estraibile, calcolato a norma dell', paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (*). (*) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. » 2. All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « 1. La prova che le condizioni di cui all', paragrafo 1 sono state soddisfatte dal fabbricante in causa è da fornire all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero C o l'isoglucosio C è stato prodotto, anteriormente al 1o aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato prodotto. Tuttavia, in casi particolari, l'organismo competente dello Stato membro in causa può ammettere un termine più lungo. » 3. All', paragrafo 2, primo comma, lettera b) i termini « di cui all'articolo 30 » sono sostituiti dai termini « di cui agli articoli 30 e 31 ». 4. All', paragrafo 2, primo comma è aggiunto il testo della seguente lettera d): « d) e nel caso di cui al paragrafo 3, allorquando il destoccaggio interviene: - prima dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione di cui all', paragrafo 1, lettera b) di una prova complementare stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento; ovvero - dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all', paragrafo 1, lettera b) di una prova complementare ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3183/80, stabilita dalle autorità doganali dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento. La prova complementare, nei due casi, deve attestare il destoccaggio in causa ovvero il quantitativo corrispondente di sostituzione ai sensi del paragrafo 3. » 5. All', il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: « 3. Allorquando lo zucchero C o l'isoglucosio C prodotto da un fabbricante è immagazzinato, ai fini dell'esportazione, in un silo, magazzino o serbatoio situato in un luogo esterno allo zuccherificio di tale fabbricante nello Stato membro di produzione ovvero in un altro Stato membro, e in cui sono immagazzinati anche altri zuccheri o isoglucosi prodotti da altri fabbricanti o dallo stesso fabbricante, senza possibilità di distinguerne l'identità fisica, la totalità degli zuccheri o degli isoglucosi immagazzinati deve essere messa sotto un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti a quello del controllo doganale fino all'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all', paragrafo 1, lettera b) e deve trovarsi sotto controllo doganale a decorrere dalla detta accettazione. In tal caso è ammesso che un quantitativo di zucchero o d'isoglucosio prodotto nella Comunità corrispondente al quantitativo di zucchero C o d'isoglucosio C in causa, che deve essere detenuto in tale stesso silo, magazzino o serbatoio fino al momento del suo destoccaggio, sia esportato, in sostituzione di questo zucchero C o di questo isoglucosio C, fuori dal territorio doganale della Comunità, senza dare luogo al pagamento dell'importo di cui trattasi previsto al paragrafo 2. » 6. Nell'articolo 3, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente testo: « 2. Anteriormente al 1o maggio successivo al 1o gennaio di cui all', paragrafo 1, lettera b) lo Stato membro interessato comunica ai fabbricanti tenuti a pagare l'importo di cui al paragrafo 1 l'importo totale da pagare. L'importo totale è pagato dai fabbricanti in causa anteriormente al 20 maggio dello stesso anno. 3. Qualora, tuttavia, in applicazione dell', paragrafo 1, secondo comma l'organismo competente abbia prorogato il termine di presentazione della prova, le date del 1o maggio e del 20 maggio di cui al paragrafo 2 sono sostituite da quelle fissate dall'organismo competente in relazione alla proroga autorizzata. » 7. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 4 1. Anteriormente al 15 aprile successivo al 1o gennaio di cui all', paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato comunica ai fabbricanti tenuti a pagare l'importo di cui trattasi previsto all', paragrafo 2, secondo comma l'importo totale da pagare. 2. L'importo totale è pagato dai fabbricanti in causa anteriormente al 1o maggio dello stesso anno. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3892:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 1988/3892 — Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue: | Portale Normativo