Art. 3

In vigore dal 14 dic 1988
Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/3891 | Portale Normativo