Art. 2

In vigore dal 13 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989. Tuttavia, in deroga alle disposizioni dell', fino al 31 gennaio 1989, l'uva da tavola indicata all' del regolamento (CEE) n. 4130/87 è ammessa nel codice ivi indicato anche su presentazione del certificato d'autenticità conforme al modello figurante nell'allegato I di detto regolamento ma comportante i termini « o timbro stampato ». Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 16.
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