Art. 3

In vigore dal 13 dic 1988
Il ritmo minimo d'incremento progressivo del contingente è del 10 % dall'inizio di ogni anno. L'incremento va aggiunto a ciascun contingente e l'incremento successivo va calcolato sulla cifra globale così ottenuta.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/3868 | Portale Normativo