Art. 3
In vigore dal 12 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. ROUMELIOTIS
(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 155 del 22. 6. 1988, pag. 29.
(3) GU n. L 282 del 15. 10. 1988, pag. 29.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:3923:oj#art-3