Art. 1
In vigore dal 12 dic 1988
Per la campagna 1988/1989 le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 sono le seguenti:
- per la Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985: 70 %,
- per la Spagna e il Portogallo: 26 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:3879:oj#art-1