Art. 1

In vigore dal 12 dic 1988
1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari delle isole Canarie sono sottoposte ad una sorveglianza comunitaria ed a quantità di riferimento annue. La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici della nomenclatura combinata e i livelli e periodi d'applicazione delle quantità di riferimento sono indicati nella tabella figurante in allegato. 2. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica. Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma. Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 3. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: - entro il 1o luglio 1989, le rilevazioni finali relative alle importazioni per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 17.0003 e 17.0005; - per il 15 ottobre 1989 ed entro il ventesimo giorno di ogni mese che segue, l'elenco delle imputazioni cumulative effettuate rispettivamente nel corso del periodo dal 1o gennaio al 30 settembre e nel corso del mese precedente, per i prodotti di cui al numero d'ordine 17.0001.
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