Art. 2
In vigore dal 12 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS
(1) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
(2) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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