Art. 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1654/88 è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 12 dic 1988
1) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia, per quanto riguarda l'applicazione delle misure: - di ricostituzione mediante reimpianto degli oliveti che sono ammissibili al beneficio degli aiuti di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e quinto trattino, - di riconversione degli oliveti che sono ammissibili al beneficio degli aiuti di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, l'azione comune ha una durata di tre anni a decorrere dall'approvazione del primo programma e termina, in ogni caso, il 30 giugno 1989. »; 2) il paragrafo 6 è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3874:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo