Art. 1
L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1654/88 è modificato nel modo seguente:
In vigore dal 12 dic 1988
1) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
« Tuttavia, per quanto riguarda l'applicazione delle misure:
- di ricostituzione mediante reimpianto degli oliveti che sono ammissibili al beneficio degli aiuti di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e quinto trattino,
- di riconversione degli oliveti che sono ammissibili al beneficio degli aiuti di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma,
l'azione comune ha una durata di tre anni a decorrere dall'approvazione del primo programma e termina, in ogni caso, il 30 giugno 1989. »;
2) il paragrafo 6 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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