Art. 2

In vigore dal 12 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27. (3) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 60 del 5. 3. 1988, pag. 19. ALLEGATO 1. All'allegato I è aggiunto il testo della seguente lettera « u »: 1.2.3.4 // // // // // « u) ex 0406 90 89 // "Tulum Peyniri", fabbricato a base di latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali in plastica di contenuto non superiore a 10 kg // Turchia // 65,61 » // // // // 2. Nell'allegato III, il testo del punto L è sostituito dal seguente testo: « L. Per quanto riguarda i formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra e il formaggio "Tulum Peyniri" di cui all'allegato I, lettere p) e u), di cui ai codici NC 0406 90 31, 0406 90 50 e ex 0406 90 89: 1. la casella n. 7 indicando, secondo i casi, ''formaggio di pecora" o "formaggio di bufala", nonché "in recipienti contenenti salamoia" oppure "in otri di pelli di pecora o di capra"; 2. la casella n. 10 indicando, secondo i casi, "esclusivamente di latte di pecora di produzione nazionale" oppure "esclusivamente di latte di bufala di produzione nazionale"; 3. le caselle n. 11 e n. 12; ». 3. Nell'allegato IV, nella riga corrispondente al paese terzo « Turchia », nelle colonne « Codice NC » e « Designazione dei prodotti » è aggiunta la seguente riga: 1.2 // // // « ex 0406 90 89 // "Tulum Peyniri" » // //
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