Art. 4

In vigore dal 12 dic 1988
Il presente regolamente entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 33. (4) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (6) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1988/3850 | Portale Normativo