Art. 2

In vigore dal 9 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.
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