Art. 2
In vigore dal 9 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.
Storico versioni
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