Art. 1

In vigore dal 9 nov 1988
All', paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 3472/85 è aggiunto il testo della seguente lettera c): "c) ha verificato che il tenore di radioattività dell'olio offerto non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio []. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE."
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/3502 | Portale Normativo