Art. 1

1. All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/80 è aggiunto il testo della seguente lettera h):

In vigore dal 9 nov 1988
"h) il cui tenore di radioattività non superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio []. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80." . 2. All', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2659/80 è aggiunto il testo del secondo comma seguente: "Inoltre, i prodotti non possono formare oggetto di contratto d'ammasso quando il loro tenore di radioattività superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio [*] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14. Il controllo dei livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80." .
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