Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1725/79 è modificato come segue:
In vigore dal 28 ott 1988
1. All'articolo 4, paragrafo 2:
a) il testo delle lettere da a) a d) è sostituito dal testo seguente:
« a) la dicitura seguente:
"Regolamento (CEE) n. 1725/79 - alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere",
b) un'iscrizione che consenta di individuare l'impresa che beneficia dell'aiuto. Tale iscrizione può essere redatta in codice e in tale caso comprende la prima lettera del nome del paese di origine »;
b) è aggiunto il seguente comma:
« Inoltre, sugli imballaggi devono figurare in caratteri chiaramente leggibili l'indicazione del tenore in latte scremato in polvere nonché il mese e l'anno di fabbricazione degli alimenti composti:
- sull'etichetta abbinata al sistema di chiusura,
- oppure stampati sull'imballaggio stesso ».
2. All'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
« Qualora tali controlli riguardino alimenti composti contenenti almeno il 50 % di latte scremato in polvere, il dosaggio del latte scremato in polvere è effettuato con una doppia analisi almeno, conformemente al metodo indicato nell'allegato III ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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