Art. 2

In vigore dal 27 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24. (3) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5. (4) GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 43.
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