Art. 1
In vigore dal 27 ott 1988
1. Si procede alla vendita di una parte delle scorte di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, italiano, francese, irlandese e del Regno Unito.
Le carni sono destinate ad essere esportate.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85. Tuttavia, in deroga al disposto del paragrafo 2 dell' del regolamento (CEE) n. 2824/85, può essere autorizzato il riconfezionamento anche delle carni immagazzinate fuori dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento che le detiene.
A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (1).
2. Le qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 3 novembre 1988.
4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni
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