Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3744/87 è aggiunto il seguente paragrafo:
In vigore dal 26 ott 1988
« 3. Prima di procedere all'approvazione del piano, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, può decidere un'assegnazione in favore dello stesso. Detta assegnazione verrà dedotta dall'assegnazione totale del piano di cui all', paragrafo 1, al momento dell'approvazione di detto piano. Le assegnazioni effettuate conformemente alle disposizioni del presente paragrafo non possono superare il 50 % delle risorse assegnate con decisione della Commissione allo Stato membro interessato a titolo del piano dell'esercizio precedente ».
Storico versioni
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