Art. 1

In vigore dal 25 ott 1988
Si ritiene che le catture di acciuga nelle acque della divisione CIEM VIII eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1988. La pesca dell'acciuga nelle acque della divisione CIEM VIII eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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