Art. 1

In vigore dal 24 ott 1988
1. Con effetto al 1o gennaio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue: Danimarca 127,4 Germania 100,6 Grecia 90,5 Spagna 89,5 Francia 115,3 Irlanda 106,0 Italia (tranne Varese) 105,1 Varese 102,6 Paesi Bassi 93,3 Regno Unito 119,5 Portogallo 81,1 2. Con effetto al 16 maggio 1986, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue: Grecia 101,4 3. Con effetto al 1o luglio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue: Danimarca 126,4 Germania 99,3 Grecia 67,6 Spagna 83,2 Francia 110,6 Irlanda 105,5 Italia (tranne Varese) 99,4 Varese 99,0 Paesi Bassi 91,9 Regno Unito 101,8 Portogallo 70,6 4. Con effetto al 16 novembre 1986, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli agenti in servizio nel paese qui appresso indicato, è fissato come segue: Grecia 72,7 5. Con effetto al 1o gennaio 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue: Varese 102,1 Spagna 85,6 Portogallo 74,3 6. Con effetto dal 16 maggio 1987, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue: Grecia 80,6 7. Con effetto dal 1o luglio 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi elencate qui appresso sono fissati come segue: Danimarca 127,2 Germania (tranne Berlino) 99,5 Berlino 109,2 Grecia 67,7 Spagna 79,9 Francia 109,1 Irlanda 95,4 Italia (tranne Varese) 97,9 Varese 99,0 Paesi Bassi 91,3 Regno Unito (tranne Culham) 92,4 Culham 88,5 Portogallo 66,7 8. Con effetto dal 16 novembre 1987, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue: Portogallo 72,8 9. Con effetto dal 1o gennaio 1988, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi elencate qui appresso sono fissati come segue: Grecia 71,4 Varese 102,0 10. I coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto.
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