Art. 2
In vigore dal 24 ott 1988
1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati a norma dell', paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità alle loro parti cumulate dei contingenti comunitari.
2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sui loro prelievi, man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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