Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1496/80 è modificato come segue:
In vigore dal 24 ott 1988
1. L' è modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. Ai fini del regolamento (CEE) n. 1224/80, una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana è annessa alla dichiarazione doganale presentata per le merci importate quando è necessario determinare il valore in dogana. La dichiarazione è compilata su un formulario D.V.1 corrispondente al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento, accompagnata, se del caso, da uno o più formulari D.V.1 bis corrispondenti al modello che figura nell'allegato II del presente regolamento ».
b) È aggiunto il testo dei seguenti paragrafi 4 e 5:
« 4. Il deposito in un ufficio doganale della dichiarazione richiesta dal paragrafo 1, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, comporta la responsabilità del dichiarante per quanto riguarda:
- l'esattezza e la completezza degli elementi riportati nella dichiarazione,
- l'autenticità dei documenti presentati in supporto di detti elementi, e
- la presentazione di qualunque informazione o documento supplementare necessario per determinare il valore in dogana delle merci.
5. Il presente articolo non si applica alle merci il cui valore in dogana è determinato secondo il sistema delle procedure semplificate, conformemente all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1224/80 ».
2. Il testo degli è sostituito dal seguente testo:
«
1. Gli Stati membri possono rinunciare ad esigere in tutto o in parte la dichiarazione di cui all', paragrafo 1,
a) quando il valore in dogana delle merci importate non supera per invio 3 000 ECU, semprechè non si tratti di spedizioni frazionate o multiple indirizzate dal medesimo speditore al medesimo destinatario; o
b) quando si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale; o
c) quando la presentazione degli elementi in questione non è necessaria per l'applicazione della tariffa doganale comune oppure quando i dazi doganali previsti nella tariffa non debbono essere percepiti per il fatto che sono applicate regolamentazioni doganali specifiche.
2. L'importo espresso in ECU di cui al paragrafo 1, lettera a) sarà convertito, nella moneta degli Stati membri sulla base degli ultimi tassi di cambio in vigore, stabiliti in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio (*).
Gli Stati membri possono arrotondare verso l'alto o verso il basso l'importo risultante da detta conversione.
Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale dell'importo fissato in ECU se, al momento dell'adeguamento annuale previsto all', paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2779/78, la conversione di tale importo conduce, prima dell'arrotondamento previsto nel presente paragrafo, ad una modifica del controvalore in moneta nazionale inferiore al 5 % o ad una riduzione di detto controvalore.
3. Quando si tratta di merci che formano oggetto di una corrente continua di importazioni, effettuate nelle stesse condizioni commerciali, in provenienza dal medesimo venditore e a destinazione del medesimo compratore, gli Stati membri possono rinunciare ad esigere che gli elementi di cui all', paragrafo 1, vengano totalmente forniti a sostegno di ciascuna dichiarazione doganale, ma debbono richiederli ogni volta che le circostanze mutino e almeno una volta ogni 3 anni.
4. La dispensa concessa in virtù del presente articolo può essere revocata e richiesta la presentazione di un D.V.1 nei casi in cui si verifica che non è stata o non è più soddisfatta una condizione necessaria per giustificare la concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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