Art. 2

In vigore dal 18 ott 1988
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16. (3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 114.
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