Art. 2
In vigore dal 13 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 25.
(2) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.
(3) GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 10.
Storico versioni
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