Art. 2

In vigore dal 13 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65. (3) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17. (4) GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 10. (5) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 3.
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