Art. 1

In vigore dal 13 ott 1988
Dal 17 ottobre al 31 dicembre 1988, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Iugoslavia: // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 01.0200 // 7606 // Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 400 del 31. 12. 1987, pag. 6.
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