Art. 1

In vigore dal 7 set 1988
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIa eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il totale delle catture ammissibile assegnato alla Comunità per il 1988. La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIa eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrato in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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