Art. 2

In vigore dal 5 set 1988
Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone è fissata a: - 0 ECU/100 kg per la Spagna, - 0 ECU/100 kg per il Portogallo, - 3,44 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.
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