Art. 2
In vigore dal 5 set 1988
Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone è fissata a:
- 0 ECU/100 kg per la Spagna,
- 0 ECU/100 kg per il Portogallo,
- 3,44 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.
Storico versioni
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