Art. 2

In vigore dal 25 ago 1988
1. L'importo dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, è fissato, per % vol potenziale e per ettolitro, per le seguenti categorie di prodotti: - mosti di uve concentrati elaborati a partire da uve ottenute dalle zone viticole C III a) e C III b); - mosti di uve concentrati diversi da quelli di cui al primo trattino; - mosti di uve concentrati rettificati elaborati a partire da uve ottenute dalle zone viticole C III a) e C III b) o prodotti al di fuori di tali zone negli impianti che hanno iniziato la produzione anteriormente al 30 giugno 1982 nella Comunità a Dieci e anteriormente al 1o gennaio 1986 in Spagna, indipendentemente dalla zona di provenienza delle uve; - mosti di uve concentrati rettificati diversi da quelli di cui al terzo trattino. 2. Il titolo alcolometrico potenziale dei prodotti specificati nel paragrafo 1 viene determinato applicando i dati della tabella di corrispondenza che figura nell'allegato del presente regolamento alle indicazioni numeriche fornite alla temperatura di 20 °C dal refrattometro utilizzato secondo il metodo previsto dall'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86 della Commissione (1).
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