Art. 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

In vigore dal 17 ago 1988
- circa 1 000 t di carni non disossate dall'organismo d'intervento belga ed acquistate anteriormente al 1o ottobre 1986; - circa 3 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1o novembre 1986; - circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese ed acquistate anteriormente al 1o ottobre 1986; - circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ed acquistate anteriormente al 31 dicembre 1987; 2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. 3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento. 4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 23 agosto 1988. 6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/2600 — 1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità: | Portale Normativo