Art. 3

In vigore dal 17 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente // 836,82 // // // // (1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30. (3) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14. (4) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1. (5) GU n. L 202 del 27.
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